Titolo VI

Art. 62

Nullità dei patti contrari alla legge

In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-62

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