Titolo VI
Art. 62
Nullità dei patti contrari alla legge
In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-62