Titolo V

Art. 61

Recupero delle imposte prenotate a debito

In vigore dal 1 lug 2002 al 31 dic 2026
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-61

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