Titolo V

Art. 56

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

In vigore dal 3 ott 2024 al 31 dic 2026
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all', per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non impugnata. 2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle Corti di giustizia tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473. 4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-56

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