Titolo IV

Art. 53

Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

In vigore dal 1 lug 1986
1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore nè l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell' nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'. 2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilità nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-53

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