Art. 50
AbrogatoAtti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-50
Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole
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L'articolo 50 del Testo Unico sull'imposta di registro riguardava specificamente gli atti e le operazioni di società ed enti commerciali o agricoli. Nel tempo ha subito diverse modifiche normative, inclusa l'abrogazione del comma 4. Attualmente la disposizione non è più in vigore, essendo stata interamente abrogata dal Decreto Legislativo 1 agosto 2025, n. 123 (come modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200).
La norma disciplinava originariamente il trattamento dell'imposta di registro per atti e operazioni relativi a società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, ma è stata successivamente abrogata dal legislatore.
La norma si rivolgeva a società, enti, consorzi, associazioni e organizzazioni commerciali o agricole che ponevano in essere atti od operazioni rilevanti ai fini dell'imposta di registro, prima della sua abrogazione.
Una società o un consorzio agrario che compiva un'operazione straordinaria o redigeva un atto societario doveva fare riferimento a questa disposizione per l'imposta di registro. Con l'abrogazione dell'articolo, la disciplina non trova più applicazione a tali atti nei termini originari.
Il testo ha subito una serie di interventi nel tempo: inizialmente l'atto 093G0621 (art. 16, comma 13, lett. a) ha modificato il comma 4; successivamente la Legge 8 agosto 1996, n. 425 (art. 10, comma 5, lett. b) ne ha disposto l'abrogazione del comma 4; l'atto 099G0567 (art. 10, comma 1, lett. a) ha apportato ulteriori modifiche all'articolo; infine l'intero articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.