Titolo IV

Art. 50

Abrogato

Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-50

In sintesi

L'articolo 50 del Testo Unico sull'imposta di registro riguardava specificamente gli atti e le operazioni di società ed enti commerciali o agricoli. Nel tempo ha subito diverse modifiche normative, inclusa l'abrogazione del comma 4. Attualmente la disposizione non è più in vigore, essendo stata interamente abrogata dal Decreto Legislativo 1 agosto 2025, n. 123 (come modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200).

Perché esiste questa norma

La norma disciplinava originariamente il trattamento dell'imposta di registro per atti e operazioni relativi a società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, ma è stata successivamente abrogata dal legislatore.

A chi si applica

La norma si rivolgeva a società, enti, consorzi, associazioni e organizzazioni commerciali o agricole che ponevano in essere atti od operazioni rilevanti ai fini dell'imposta di registro, prima della sua abrogazione.

Esempio pratico

Una società o un consorzio agrario che compiva un'operazione straordinaria o redigeva un atto societario doveva fare riferimento a questa disposizione per l'imposta di registro. Con l'abrogazione dell'articolo, la disciplina non trova più applicazione a tali atti nei termini originari.

Cosa è cambiato

Il testo ha subito una serie di interventi nel tempo: inizialmente l'atto 093G0621 (art. 16, comma 13, lett. a) ha modificato il comma 4; successivamente la Legge 8 agosto 1996, n. 425 (art. 10, comma 5, lett. b) ne ha disposto l'abrogazione del comma 4; l'atto 099G0567 (art. 10, comma 1, lett. a) ha apportato ulteriori modifiche all'articolo; infine l'intero articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.

Domande frequenti

L'articolo 50 del Testo Unico sull'imposta di registro è attualmente in vigore?No, l'articolo è stato formalmente abrogato dal D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Quali soggetti erano interessati dalla disciplina di questo articolo?La norma riguardava società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni con attività commerciale o agricola.
Il comma 4 dell'articolo 50 era già stato oggetto di interventi prima dell'abrogazione totale?Sì, il comma 4 era stato modificato dal provvedimento 093G0621 e successivamente abrogato dall'art. 10, comma 5, lettera b della Legge 8 agosto 1996, n. 425.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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