Titolo IV
Art. 45
Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato
In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all' della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-45