Art. 64 · Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
Titolo VI

Art. 64

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Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-64