Titolo II
Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
In vigore dal 1 gen 2007 al 31 dic 2026
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche` i rappresentanti delle societa` o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa` o ente, per le operazioni di cui all';
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'.
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all' della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-10