Titolo I
Art. 8
Registrazione volontaria
In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-8