Art. 8 · Registrazione volontaria
Titolo I

Art. 8

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Registrazione volontaria

In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-8