Titolo I
Art. 7
Atti non soggetti a registrazione
In vigore dal 1 gen 1998 al 31 dic 2026
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-7