Art. 7 · Atti non soggetti a registrazione
Titolo I

Art. 7

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Atti non soggetti a registrazione

In vigore dal 1 gen 1998 al 31 dic 2026
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-7