Art. 23

In vigore dal 1 gen 1986
I canoni e i contributi spese di impianto per la cessione in uso a carattere permanente o temporaneo di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi di circuiti interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-23

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Art. 23 Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo