Art. 23
In vigore dal 1 gen 1986
I canoni e i contributi spese di impianto per la cessione in uso a carattere permanente o temporaneo di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi di circuiti interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-23