Art. 23

Art. 23

23 / 31
In vigore dal 1 gen 1986
I canoni e i contributi spese di impianto per la cessione in uso a carattere permanente o temporaneo di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi di circuiti interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-23