Art. 28

In vigore dal 1 gen 1986
Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dai periodi di tempo indicati nella seguente tabella: Ritmo degli impulsi (secondi) dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedi al venerdi e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato................... 360 (6 minuti) in tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi................... 1.200 (20 minuti) per le comunicazioni in par- tenza da telefoni a disposi- zione del pubblico............... 540 (9 minuti) Ferma restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre 300.000 abbonati la suddetta tariffa nel corso dell'anno 1986 viene estesa alle reti con oltre 200.000 abbonati; in particolare con decorrenza dal 1 febbraio 1986 alla rete di Firenze, dal 1 marzo 1986 alla rete di Bologna, dal 1° aprile 1986 alla rete di Palermo. La tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-28

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Art. 28 Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo