Art. 19

In vigore dal 1 gen 1986
Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla quota fissa indicata nella tabella H, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall' del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-19

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Art. 19 Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo