Art. 16

In vigore dal 1 gen 1986
Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella H.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-16

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Art. 16 Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo