Art. 22

In vigore dal 1 gen 1986
La cessione in uso di circuiti telefonici analogici di cui ai successivi , per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali speciali e di collegamenti diretti in genere, è ammessa, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuità per tutte le 24 ore della giornata. Risoluzioni anticipate dei relativi rapporti possono essere previste nella polizza di abbonamento o in eventuali convenzioni con le amministrazioni dello Stato. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilità dei mezzi, può essere consentito l'uso dei suddetti collegamenti per periodi inferiori, con un minimo di un giorno solare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-22

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Art. 22 Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo