Capo II

Art. 8

In vigore dal 20 gen 1989
Le funzioni nelle materie di cui all' del presente decreto concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci, nonché i relativi controlli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-8

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Art. 8 Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere. — Testo vigente | Portale Normativo