Capo I

Art. 4

In vigore dal 20 gen 1989
Per consentire un efficace coordinamento delle attività industriali, come individuate al precedente , nel territorio della Valle d'Aosta, i programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di riconversione industriale relativi alle attività delle società a partecipazione statale da realizzarsi nel territorio valdostano sono approvati dai competenti organi dello Stato, sentita la regione per la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-4

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Art. 4 Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere. — Testo vigente | Portale Normativo