Capo I

Art. 3

In vigore dal 20 gen 1989
La regione deve essere sentita dai competenti organi statali in sede di determinazione degli obiettivi, dei programmi e dei piani di attuazione della politica industriale che interessino la Valle d'Aosta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-3

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Art. 3 Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere. — Testo vigente | Portale Normativo