Capo IV

Art. 12

In vigore dal 20 gen 1989
Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale; il fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, ferma restando la delega di cui all'ultimo comma dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196; il servizio metrico e dei metalli preziosi; gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato e per la determinazione dei prezzi; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale. Restano, altresì, di competenza dello Stato le funzioni amministrative attualmente svolte dall'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Le funzioni concernenti il servizio metrico e dei metalli preziosi possono essere delegate alla regione. Ferme restando le competenze della regione per quanto concerne l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli impianti termici per la produzione di energia elettrica e agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare è esercitata d'intesa con la regione, se detti impianti riguardano comunque il territorio regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-12

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Art. 12 Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere. — Testo vigente | Portale Normativo