Capo IV
Art. 12
12 / 13In vigore dal 20 gen 1989
Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale;
il fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, ferma restando la delega di cui all'ultimo comma dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196;
il servizio metrico e dei metalli preziosi;
gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato e per la determinazione dei prezzi; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale.
Restano, altresì, di competenza dello Stato le funzioni amministrative attualmente svolte dall'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
Le funzioni concernenti il servizio metrico e dei metalli preziosi possono essere delegate alla regione.
Ferme restando le competenze della regione per quanto concerne l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli impianti termici per la produzione di energia elettrica e agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare è esercitata d'intesa con la regione, se detti impianti riguardano comunque il territorio regionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-12