Capo III

Art. 10

In vigore dal 20 gen 1989
Le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere concernono la ricerca, la coltivazione e la polizia delle miniere. La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, può avvalersi del Corpo nazionale delle miniere. Lo svolgimento, nel territorio della Valle d'Aosta, delle attività di cui all', primo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificata dal titolo II della legge 15 giugno 1984, n. 246, avviene, in ogni caso, previa consultazione della regione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-10

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