RegolamentoTitolo II

Art. 4

Subordinazione gerarchica

In vigore dal 14 gen 1986
L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della Polizia di Stato è determinato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato è tenuto ai doveri di subordinazione gerarchica nei confronti delle autorità di cui all', primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento delle funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate. Il personale che presta servizio presso gli uffici e le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all' della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall' della legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il personale che presta servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia di Stato è gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e direzioni centrali, degli uffici periferici, reparti e istituti cui è addetto. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia di Stato è tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o equiparata a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. La stessa disposizione si applica nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
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