RegolamentoTitolo I

Art. 3

Ausiliari di leva

In vigore dal 14 gen 1986
Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalità previste dall'articolo precedente. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli precedenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-3

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Ausiliari di leva (Art. 3 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo