Regolamento›Titolo I
Art. 3
6 / 89Ausiliari di leva
In vigore dal 14 gen 1986
Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalità previste dall'articolo precedente.
Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-3