Regolamento›Titolo I
Art. 1
Promessa solenne
In vigore dal 14 gen 1986
All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula prevista dall', comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Della promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale.
Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne può essere prestata in forma collettiva davanti al direttore
dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e gli allievi rispondono all'unisono "PROMETTO".
La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.
Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-1