RegolamentoTitolo I

Art. 2

Giuramento

In vigore dal 14 gen 1986
All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall', comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale. Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento può essere prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono "LO GIURO". Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale. Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere prestato nuovamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-2

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Giuramento (Art. 2 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo