Art. 7
Scuola di specializzazione in medicina interna
In vigore dal 30 dic 1984
Art. 83. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in medicina interna che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.
Art. 84. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.
Art. 85. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 86. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente cinquanta per l'intero corso di studi.
Art. 87. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 88. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia e istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.
2° Anno:
malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia e istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.
3° Anno:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.
4° Anno:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.
5° Anno:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.
Insegnamenti complementari:
farmacologia clinica;
immunologia clinica;
genetica medica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
gerontologia e geriatria;
reumatologia (conferenze);
biometria e statistica sanitaria (conferenze).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-7