Art. 7

Scuola di specializzazione in medicina interna

In vigore dal 30 dic 1984
Art. 83. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in medicina interna che conferisce il diploma di specialista in medicina interna. Art. 84. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 85. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 86. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente cinquanta per l'intero corso di studi. Art. 87. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 88. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: malattie infettive, disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia e istologia patologica (biennale) I; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I. 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia e istologia patologica (biennale) II; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II. 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III. 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV. 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V. Insegnamenti complementari: farmacologia clinica; immunologia clinica; genetica medica; radiologia; semeiotica oculistica; gerontologia e geriatria; reumatologia (conferenze); biometria e statistica sanitaria (conferenze).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-7

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