Art. 2
Scuola di specializzazione in pediatria
In vigore dal 30 dic 1984
Art. 53. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in pediatria, che conferisce il diploma di specialista in pediatria.
Art. 54. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.
Art. 55. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 56. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.
Art. 57.- Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 58.- Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica (quadriennale) I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia (biennale) I;
pediatria preventiva e sociale (biennale) I;
clinica pediatrica (quadriennale) II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia (biennale) II;
pediatria preventiva e sociale (biennale) II;
chirurgia pediatrica (biennale) II;
cardiologia (biennale) I;
endocrinologia (biennale) I;
ematologia (biennale) I;
immunologia (biennale) I;
gastroenterologia (biennale) I;
clinica pediatrica (quadriennale) III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
endocrinologia (biennale) II;
ematologia (biennale) II;
immunologia (biennale) II;
gastroenterologia (biennale) II;
clinica pediatrica (quadriennale) IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-2