Art. 2

Scuola di specializzazione in pediatria

In vigore dal 30 dic 1984
Art. 53. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in pediatria, che conferisce il diploma di specialista in pediatria. Art. 54. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 55. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 56. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi. Art. 57.- Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 58.- Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica (quadriennale) I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia (biennale) I; pediatria preventiva e sociale (biennale) I; clinica pediatrica (quadriennale) II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia (biennale) II; pediatria preventiva e sociale (biennale) II; chirurgia pediatrica (biennale) II; cardiologia (biennale) I; endocrinologia (biennale) I; ematologia (biennale) I; immunologia (biennale) I; gastroenterologia (biennale) I; clinica pediatrica (quadriennale) III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; endocrinologia (biennale) II; ematologia (biennale) II; immunologia (biennale) II; gastroenterologia (biennale) II; clinica pediatrica (quadriennale) IV.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-2

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