Art. 3

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

In vigore dal 30 dic 1984
Art. 59. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Art. 60. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 61. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 62. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sette per ogni anno e complessivamente trentacinque per l'intero corso di studi. Art. 63. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 64. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti: 1° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) I; patologia speciale chirurgica (triennale) I; semeiotica chirurgica (biennale) I; anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) I; chirurgia sperimentale; anestesia e rianimazione; ricerche di laboratorio. 2° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) II; patologia speciale chirurgica (triennale) II; semeiotica chirurgica (biennale) II; anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) II; fisiopatologia chirurgica; trattamento pre e post-operatorio; anatomia ed istologia patologica (biennale) I. 3° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) III; patologia speciale chirurgica (triennale) III; semeiotica strumentale ed endoscopia; anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) III; radiologia; anatomia ed istologia patologica (biennale) II. 4° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) IV; chirurgia ginecologica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia; chirurgia pediatrica. 5° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) V; chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia d'urgenza; medicina legale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-3

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Scuola di specializzazione in chirurgia generale (Art. 3 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia.) — Testo vigente | Portale Normativo