Art. 3
Scuola di specializzazione in chirurgia generale
In vigore dal 30 dic 1984
Art. 59. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.
Art. 60. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.
Art. 61. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 62. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sette per ogni anno e complessivamente trentacinque per l'intero corso di studi.
Art. 63. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 64. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:
1° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) I;
patologia speciale chirurgica (triennale) I;
semeiotica chirurgica (biennale) I;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.
2° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) II;
patologia speciale chirurgica (triennale) II;
semeiotica chirurgica (biennale) II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I.
3° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) III;
patologia speciale chirurgica (triennale) III;
semeiotica strumentale ed endoscopia;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II.
4° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.
5° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-3