Art. 10
Scuola di specializzazione in cardiologia
In vigore dal 30 dic 1984
Art. 103. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia
Art. 104. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.
Art. 105. - La durata del corso e di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 106. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente sedici per l'intero corso di studi.
Art. 107. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 108. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale) I;
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare; informatica medica e strumentazione biomedica (biennale) I.
2° Anno:
anatomia patologica (biennale) I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale) II;
patologia e clinica cardiovascolare (triennale) I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) II;
informatica medica e strumentazione biomedica (biennale) II;
radiologia (biennale) I;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
anatomia patologica (biennale) II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) III;
patologia e clinica cardiovascolare (triennale) II;
radiologia (biennale) II;
terapia medica e farmacologia clinica (biennale) II.
4° Anno:
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) IV;
patologia e clinica vascolare (triennale) III;
terapia medica e farmacologia clinica (biennale) II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.
Inoltre sono previste le seguenti materie opzionali:
cardiologia sportiva;
psicologia applicata alla cardiologia;
medicina legale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1984
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 151
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-10