Art. 10

Scuola di specializzazione in cardiologia

In vigore dal 30 dic 1984
Art. 103. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia Art. 104. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 105. - La durata del corso e di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 106. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente sedici per l'intero corso di studi. Art. 107. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 108. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; fisiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale) I; biochimica e biofisica; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare; informatica medica e strumentazione biomedica (biennale) I. 2° Anno: anatomia patologica (biennale) I; fisiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale) II; patologia e clinica cardiovascolare (triennale) I; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) II; informatica medica e strumentazione biomedica (biennale) II; radiologia (biennale) I; aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: anatomia patologica (biennale) II; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) III; patologia e clinica cardiovascolare (triennale) II; radiologia (biennale) II; terapia medica e farmacologia clinica (biennale) II. 4° Anno: semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) IV; patologia e clinica vascolare (triennale) III; terapia medica e farmacologia clinica (biennale) II; terapia chirurgica; terapie intensive cardiologiche. Inoltre sono previste le seguenti materie opzionali: cardiologia sportiva; psicologia applicata alla cardiologia; medicina legale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1984 Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 151
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-10

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