Art. 9
Scuola di specializzazione in radiologia
In vigore dal 30 dic 1984
Art. 96. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.
Art. 97. - La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di afferenza del direttore della scuola.
Art. 98. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 99. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per ogni anno di corso e complessivamente cento per l'intero corso di studi.
Art. 100. - La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Art. 101. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 102. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno (comune agli indirizzi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica):
fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune agli indirizzi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica):
anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiologia;
dosimetria applicata.
3° Anno (indirizzo radiodiagnostico):
tecniche speciali e relativa semeiotica (diagnostica senologica, angiografia) (biennale) I;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (biennale) I;
4° Anno (indirizzo radiodiagnostico):
tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia ecografia, xerografia, TAC, risonanza nucleare magnetica) (biennale) II;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (biennale) II.
3° Anno (indirizzo radioterapia oncologica):
oncologia generale;
oncologia clinica (biennale) I;
tecniche radioterapiche.
4° Anno:
oncologia clinica (biennale) II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-9