Art. 9

Scuola di specializzazione in radiologia

In vigore dal 30 dic 1984
Art. 96. - È istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Art. 97. - La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di afferenza del direttore della scuola. Art. 98. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 99. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per ogni anno di corso e complessivamente cento per l'intero corso di studi. Art. 100. - La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica. Art. 101. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 102. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno (comune agli indirizzi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica): fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune agli indirizzi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica): anatomia patologica; apparecchiature e tecniche radiologiche; semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); radiologia; dosimetria applicata. 3° Anno (indirizzo radiodiagnostico): tecniche speciali e relativa semeiotica (diagnostica senologica, angiografia) (biennale) I; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (biennale) I; 4° Anno (indirizzo radiodiagnostico): tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia ecografia, xerografia, TAC, risonanza nucleare magnetica) (biennale) II; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (biennale) II. 3° Anno (indirizzo radioterapia oncologica): oncologia generale; oncologia clinica (biennale) I; tecniche radioterapiche. 4° Anno: oncologia clinica (biennale) II; fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; radioterapia clinica; trattamento del canceroso in fase avanzata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;836#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo