Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 41

Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione

In vigore dal 14 set 1984
- Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione La Società, in casi particolari ed in via temporanea a richiesta dell'Amministrazione, è obbligata ad assumere la gestione del servizio telefonico di competenza dell'Amministrazione e, in quanto possibile, del servizio telegrafico dell'Amministrazione stessa. Per tale gestione verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa tra l'Amministrazione e la Società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione (Art. 41 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo