Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 46

Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione

In vigore dal 14 set 1984
- Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche, necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento dei proventi e del canone che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi degli della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari; e) le verifiche circa l'osservanza degli obblighi di cui agli e, in particolare, sulla garanzia dei diritti degli utenti relativi alla qualità e regolarità del servizio. La Società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-46

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Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione (Art. 46 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo