Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 27

Obbligo di istituzione di reti urbane - Allacciamento di nuovi abbonati

In vigore dal 14 set 1984
- Obbligo di istituzione di reti urbane - Allacciamento di nuovi abbonati La Società si obbliga ad istituire una rete urbana nelle località abitate prive di telefono, anche se dotate di un posto telefonico pubblico che non siano già comprese nell'ambito di una rete urbana tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che si impegnano a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla centrale urbana più vicina. In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette località sarà applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati. Salvo quanto previsto dai commi terzo e quarto del presente articolo, la rete urbana comprende, di regola, il territorio di un solo comune e può estendersi entro un raggio massimo di dieci km. dal centro; essa comprende anche le frazioni purchè siano ubicate entro detto raggio. La Società assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio. La Società assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i comuni finitimi a quello prescelto come sede di "Centro di rete urbana" purchè la distanza minima tra i perimetri abitati dei rispettivi capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad un km.; tale clausola può non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore a ottomila unità. I collegamenti urbani richiesti per traslochi e per nuovi abbonamenti, entro i limiti dello sviluppo previsti dai Piani tecnici approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti non oltre trenta giorni dalla ultimazione della specifica fase operativa dei lavori di cui ai Piani stessi. Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze, la Società dovrà tenere conto delle nuove esigenze in occasione della presentazione dei Piani tecnici, e sarà tenuta a sottoporre all'Amministrazione i progetti di adeguamento degli impianti, con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall' della presente Convenzione. Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione, che sarà compiuta dall'Amministrazione, sentita la Società, quest'ultima si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico separando quello urbano da quello interurbano. Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-27

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Obbligo di istituzione di reti urbane - Allacciamento di nuovi abbonati (Art. 27 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo