Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 30
Sviluppo del servizio nei piccoli centri - Interconnessione tra gli impianti dell'Amministrazione e della Società
In vigore dal 14 set 1984
- Sviluppo del servizio nei piccoli centri - Interconnessione tra gli impianti dell'Amministrazione e della Società
La Società si obbliga:
a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito nazionale ed internazionale;
b) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;
c) ad istituire, alle condizioni e modalità da concordare, posti telefonici, permanenti o temporanei, coordinando la propria attività con quella espletata dall'Amministrazione ai sensi del 2° comma del successivo , per le esigenze della stampa, del turismo, della viabilità, dell'assistenza sanitaria e della sicurezza pubblica;
d) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la filodiffusione dei programmi da parte della Concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate tra le due Concessionarie e l'Amministrazione;
e) a provvedere all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione dei mezzi occorrenti per connettere i propri impianti con quelli dell'Amministrazione per l'espletamento dei servizi. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate dall'Amministrazione o dalla Società in base a criteri di convenienza tecnico-economica; nel caso di terminazioni realizzate dall'Amministrazione in locali della Società, quest'ultima provvederà alla relativa manutenzione.
In applicazione di quanto previsto dal precedente , la Società si obbliga altresì ad instradare sulla rete compartimentale il traffico internazionale ed a realizzare sui propri autocommutatori tutto quanto necessario per consentirne l'espletamento e, ove occorra, la relativa registrazione.
Nelle centrali nazionali, nonché in quelle eventuali sezioni di commutazione internazionale che dovessero essere costituite in armonia a quanto previsto dal 10° comma del suddetto , tutto quanto necessario per la registrazione del traffico internazionale, viene realizzato direttamente dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-30