Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 35
Servizio delle commissioni per telefono
In vigore dal 14 set 1984
- Servizio delle commissioni per telefono
Qualora l'Amministrazione lo richiederà, la Società sarà tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso centro telegrafico di raccolta, con le modalità e le limitazioni previste dalle norme vigenti.
Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalità previste dall'art. 311 del Codice P.T.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-35