Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 37

Divieto di pubblicità

In vigore dal 14 set 1984
- Divieto di pubblicità Alla Società è fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche a favore di terzi, salvo istituire appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente. La Società potrà, comunque svolgere attività informativa e promozionale dei servizi di telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di pubblicità (Art. 37 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo