Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 37
Divieto di pubblicità
In vigore dal 14 set 1984
- Divieto di pubblicità
Alla Società è fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche a favore di terzi, salvo istituire appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente.
La Società potrà, comunque svolgere attività informativa e promozionale dei servizi di telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-37