Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 39
Precedenza delle comunicazioni di Stato. Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito
In vigore dal 14 set 1984
- Precedenza delle comunicazioni di Stato. Accettazione
delle comunicazioni di Stato a credito
Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.
Le conversazioni di Stato possono essere accettate ed effettuate a credito dai posti telefonici pubblici, quando siano richieste per gravi ed urgenti motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di altra grave necessità pubblica. In tal caso il funzionario ad agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-39