Art. 37 · Divieto di pubblicità
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 37

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Divieto di pubblicità

In vigore dal 14 set 1984
- Divieto di pubblicità Alla Società è fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche a favore di terzi, salvo istituire appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente. La Società potrà, comunque svolgere attività informativa e promozionale dei servizi di telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-37