Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 29

Qualità del servizio

In vigore dal 14 set 1984
- Qualità del servizio La Società e obbligata ad adeguare i propri impianti, e gli equipaggiamenti di centrale in modo da conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso tecnico in armonia con quanto prescritto dal Piano regolatore in termini di qualità del servizio. L'Amministrazione si riserva, la facoltà di effettuare necessari riscontri al fine di verificare l'osservanza del suddetto obbligo, anche, alla luce di quanto previsto precedente . Nel caso l'Amministrazione riscontrasse gravi e ponderanti insufficienze nell'osservanza degli obblighi di cui sopra, potrà applicare, previa formale contestazione, le penali di cui al primo comma del successivo ). Per quanto concerne il servizio internazionale, l'Amministrazione e la Società terranno conto, ai fini della ulteriore estensione della relativa teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti, nonché degli orientamenti dei Paesi esteri. Per il periodo necessario a dare attuazione a quanto previsto nel successivo , la Società manterrà adeguati impianti di commutazione manuale per lo svolgimento del servizio interurbano tramite operatrice, salvo eventuali limitazioni e diverse modalità di servizio che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Società. La Società, fermo l'obbligo di effettuare la fatturazione degli addebiti per il traffico in base alle indicazioni dei contatori di centrale, è obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione dei canoni stabiliti, un dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso. L'introduzione di impianti di nuova tecnica elettronica dovrà consentire di fornire gradualmente all'utenza, alle condizioni e modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione sentita la SOcietà, la documentazione scritta delle relative comunicazioni interurbane in teleselezione da utente, di norma interdistrettuali, e di quelle internazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-29

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