Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 23

Brevetti

In vigore dal 14 set 1984
- Brevetti La concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-23

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Brevetti (Art. 23 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo