Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 50

Tariffe

In vigore dal 14 set 1984
- Tariffe Le tariffe ed i canoni per i servizi dati in concessione e per quelli espletati congiuntamente con l'Amministrazione in base alla presente Convenzione, sono determinati con la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. Le tariffe ed i canoni anzidetti debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente, economica ed equilibrate gestione dei servizi sopra indicati, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento approvati per la Società e l'Amministrazione. Per quanto riguarda le tariffe telefoniche, tenuto conto delle competenze in materia del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), per la loro definizione il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con lo stesso CIP e di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede annualmente, entro i termini previsti nei successivi commi, alla verifica della congruità delle entrate dei gestori (escluse per l'Amministrazione le sovvenzioni del Tesoro) in relazione ai costi effettivi del servizio, tenendo conto per la Società degli oneri per l'ammortamento degli impianti, da determinare anche in relazione alle esigenze di autofinanziamento degli investimenti (avendo presenti le aliquote e le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione), nonché degli oneri finanziari a carico della Società stessa e per l'Amministrazione, oltre alle spese correnti, delle spese in conto capitale relative all'autofinanziamento degli investimenti e degli oneri finanziari a carico della stessa Amministrazione. In sede di verifica di cui al comma precedente dovrà considerarsi un'equa remunerazione del capitale sociale da definirsi sulla base degli elementi forniti dalla Società, opportunamente valutati e verificati. In tale sede, sarà considerato anche l'eventuale avanzo di gestione dell'Amministrazione. Su iniziativa dell'Amministrazione, o su richiesta della Società, potranno essere effettuate verifiche di congruità in anticipo rispetto alla scadenza annuale di cui al precedente terzo comma. La Società, ai fini delle verifiche di congruità della tariffa e dei canoni, è tenuta a presentare all'Amministrazione - entro il mese di luglio - proiezioni biennali dei prevedibili costi e ricavi, con riferimento all'esercizio in corso ed a quello successivo, opportunamente documentato nelle singole voci di costi e di ricavo, desunte dalla propria contabilità industriale, ed elaborate tenendo presente i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei programmi di investimento di cui all'. Le anzidette verifiche di congruità saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventuale revisione delle tariffe e dei canoni per l'anno successivo. Nell'ambito delle verifiche di cui al precedente terzo comma saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione delle nuove tariffe. Le tariffe dei servizi accessori offerti opzionalmente all'utenza saranno comunicate dalla Società all'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-50

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Tariffe (Art. 50 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo