Art. 41 · Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 41

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Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione

In vigore dal 14 set 1984
- Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione La Società, in casi particolari ed in via temporanea a richiesta dell'Amministrazione, è obbligata ad assumere la gestione del servizio telefonico di competenza dell'Amministrazione e, in quanto possibile, del servizio telegrafico dell'Amministrazione stessa. Per tale gestione verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa tra l'Amministrazione e la Società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-41