Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 41
41 / 163Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione
In vigore dal 14 set 1984
- Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari
l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della
Amministrazione
La Società, in casi particolari ed in via temporanea a richiesta dell'Amministrazione, è obbligata ad assumere la gestione del servizio telefonico di competenza dell'Amministrazione e, in quanto possibile, del servizio telegrafico dell'Amministrazione stessa.
Per tale gestione verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa tra l'Amministrazione e la Società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-41