Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 27
VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
In vigore dal 14 set 1984
- VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza all'osservanza degli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;
b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi
dati in concessione;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza
prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento
del canone che la Società deve corrispondere
all'Amministrazione ai sensi dell' della presente Convenzione;
d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli
elementi contenuti negli inventari.
La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
Le verifiche di cui alla lettera c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-27-2