Art. 27 · VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 27

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VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

In vigore dal 14 set 1984
- VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Società deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell' della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari. La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alla lettera c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.
Storico versioni

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