Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 22

FRANCHIGIA

In vigore dal 14 set 1984
- FRANCHIGIA In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle reti dell'Amministrazione, sia su quelle della Società, le comunicazioni di servizio relative all'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-22-2

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