Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 18

SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 14 set 1984
- SICUREZZA DEL LAVORO Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Società è tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-18-2

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SICUREZZA DEL LAVORO (Art. 18 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo